Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
1. La Banca d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità, fusioni tra banche di credito cooperativo e
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4. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di banche incorporate da altre banche, di banche
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2. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano i controlli sulle società cooperative attribuiti all'autorità
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Banche
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Banche comunitarie
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1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio
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Banche
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Banche popolari
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Banche cooperative
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3. La Banca d'Italia può: a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti delle banche per esaminare la situazione delle stesse; b) ordinare
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Banche popolari
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Banche di credito cooperativo
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Banche di credito cooperativo
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1. L'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo
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Banche pubbliche residue
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Banche e gruppi bancari
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Vigilanza sulle banche
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Banche autorizzate in Italia
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Succursali di banche extracomunitarie
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Succursali di banche estere
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Partecipazione al capitale delle banche
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Cessione di rapporti giuridici a banche
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, in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonché
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Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche
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7. Alle banche non si applicano il titolo IV della legge fallimentare e l'art. 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità
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2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.
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Controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie
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2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
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Partecipazione al capitale di banche e di società finanziarie capogruppo
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, autorizza le trasformazioni di banche popolari in società per azioni ovvero le fusioni alle quali prendono parte banche popolari e da cui risultino
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1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi
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1. Le obbligazioni emesse dalle banche possono essere stanziate in anticipazione presso la Banca d'Italia.
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1. Ai fini dell'iscrizione ipotecaria le banche possono eleggere domicilio presso la propria sede.
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1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti assistiti da agevolazioni previste dalle leggi vigenti, purché essi siano regolati da convenzione
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1. La Banca d'Italia può imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali alle banche autorizzate in
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1. Le banche, in qualunque forma costituite, possono emettere obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore.
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2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.
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Disposizioni applicabili alle banche e alle società finanziarie comunitarie che esercitano attività di intermediazione mobiliare
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1. Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
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2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari.
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2. Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato extracomunitario previa autorizzazione della Banca d'Italia.
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1. Le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a riserva legale.
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1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
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2. Alle succursali di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione, in quanto compatibili.
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2. Le banche italiane possono operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.
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Comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di banche, di società appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari
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1. Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale.
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1. Le norme del presente capo si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari.
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1. Le banche di credito cooperativo costituite anteriormente al 1° gennaio 1993 possono mantenere l'originaria denominazione purché integrata
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1. La Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione.